Art. 31.
(Definizione di residenza multidisciplinare).

      1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e di danza.
      2. L'attività delle residenze multidisciplinari è svolta sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni

 

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ed esecuzioni e il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore a otto mesi.
      3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera d).